
Entrerà in vigore a tutti gli effetti dal 11 dicembre 2014 la disposizione normativa introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 e convertito con Legge n. 162 del 10/11/2014, grazie alla quale i coniugi potranno comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.